[1] Per una critica a tale classica impostazione, fondata sull’analogia dei beni immateriali con la categoria concettuale dei beni pubblici, si veda Elinor Ostrom, Governing the Commons: “
The Evolution of Institutions for Collective Action”, 1990. Si veda inoltre Ronald H. Coase, "
The Lighthouse in Economics." J. Law and Economics 17, no. 2 (October 1974).
[2]Si veda e.g. James Boyle, “
Shamans, Software, & Spleens. Law and the Construction on the information Society”, Harvard University press, (1996).
[3] Sottacendo la circostanza, a tutto vantaggio dell’autore od inventore che, come accennato, il costo marginale del beni immateriale, se “digitalizzato”, è vicino o uguale a zero.
[4] Si veda, per tutti, Lawrence Lessig, “
The Creative Commons”, Fla. L. Rev, 763, 2003.
[5] Per tutti, si veda David Lange, “
Recognizing the Public Domain”, 44 law & Contemp. Probs. 147-50 (autumn 1981).
[6]Michael A Heller & Rebecca S. Eisenberg, “
Can Patent Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research” Science, May 1, 1998
[7]Isaac Newton, “Letter from Isaac Newton to Robert Hooke (Feb. 5, 1676)”, in Robert K. Merton, “On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript. The Post-Italianate Edition”, Chicago, 1993. William E. Landes & Richard A. Posner, “An Economic Analysis of Copyright Law, “in 18 “Journal of Legal Studies”, 1989
[8] Per tutti, si veda Robert P. Merges, “
A New dynamism in the Public Domain,”, 71 U. Chi. L. Rev. 183 , 2004.
[9] SI veda http://creativecommons.org/about/history, ultimo accesso 12 febbraio 2008.
[10] In realtà non “diritti” ma facoltà derivanti dalla disciplina del diritto d’autore continentale.
[11] E’ possibile che ciò derivi da una “sbavatura” all’atto di trasposizione delle licenze nel sistema italiano poiché, se le traduzioni sono considerate pacificamente “opere derivate” nei paesi di
common law (ma anche dalla nostra dottrina) ciò non è vero per la giurisprudenza maggioritaria italiana: si veda Marchetti, Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, pag. 1510, Padova, 2007.
[12]Margaret Jane Radin, “Human, Computer & Binding commitment, 75 Ind. L. J. 1125 (2000).
[13] In realtà non si attua una successione nel diritto né si verifica un effetto traslativo. Si veda e.g. Franceschelli (a cura di) “Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna” in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, pag. 391 ss., Torino, 2003.
[14] Questa regola trova poi peculiare applicazione nelle licenze cc che consentono le elaborazioni di carattere creativo dell’opera dell’ingegno le quali, rappresentando, come già detto, nuove opere dell’ingegno, non possono essere disciplinate dalla licenza con cui è stato concesso il bene immateriale oggetto di rielaborazione.
[15] Una clausola siffatta potrebbe infatti integrare gli estremi del
copyright misuse (analogamente a quanto accade, in relazione al
patent misuse, per le clausole “
grantback”). Si veda Mark A. Lamley,
Beyond Preemption: The Law and Policy of Intellectual property Licensing, 87 Cal. L. Rev. 111, 151-158 (1999).
[16] Si veda al riguardo Natoli, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, in studi Messineo, IV, Milano, 1959. Altro argomento a sostegno della validità della clausola può trarsi dal regolamento comunitario 240/96 diretto a regolare alcune modalità di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Si veda, in particolare, l’art. 3., co. 6.
[17] Tralascio, per motivi di psazio, i profili attinenti al problema della non esclusività e non revocabilità della licenza, al problema del
follow-up innovation a cui le licenze cc possono dar causa, dei costi di transazione relativi alla utilizzazione dell’opera concessa in licenza cc, al problema della durata ultrtrenetennale del negozio di licenza cc, al problema della contestuale utilizzablità delle licenze in parola, del mandato alla S.I.A.E., alla questione relativa la compatibilità delle licenze cc con altro tipo di licenze di diritto d’autore, al problema della valida accettazione delle condizioni contrattuali sussumibili nelle fattispecie ex artt. 1342 e 1469 bis c.c..
[18] In sesno conforme Cass 25 marzo 1991 n. 3190
[19]Report on substantive legale changes, pag. 6
[20]“this License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach […] of the terms of this License”.
[21] Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, pag. 238 ss., Milano, 1939
[22] Cass. 8 agosto 1990n. 8051
[23] Conformemente Cass. 16 febbraio 1983 n. 1181
[24] Salvo poi ad essere stata “ritirata” dsll’associazione Creative Commons poiché, probabilmente in “
conflict with values we consider important” . SI veda
http://creativecommons.org/retiredlicenses, visitato l’ultima volta il 18/02/08.
[25] Un altro esempio di dubbia efficacia traspositiva è dato dalla traduzione dell’art 3 dove, nel prevedere che “i diritti [..] potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati conosciuti” è stata eliminato la successiva proposizione:“o che saranno in futuro concepiti”. I traduttori hanno temuto, nel mantenere quella frase, di incorrere nel divieto imposto dall’art 119 l.a. il quale vieta che nel contratto di edizione “possono essere compresi
futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori”. Ma, mi sembra, il caso è qui diverso non trattandosi di diritti (recte: facoltà) nuove ma solo di “nuovi mezzi di comunicazione”. Si è operato insomma qui un’altra involontaria limitazione rispetto al’originaria licenza.