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01/08/2011 18.46.18 - Articolo letto 4165 volte

ADICONSUM: Lotta all’usura e all’estorsione

Marina Festa - Segretaria Provinciale Adiconsum Matera Marina Festa - Segretaria Provinciale Adiconsum Matera
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Approvate dalla Commissione Giustizia della Camera le disposizioni in materia
Matera La Commissione Giustizia della Camera, in sede Legislativa,  ha approvato a integrazione della legge 108/96 le nuove “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
 
“Ci auguriamo – ha affermato Marina Festa, Segretaria Provinciale dell’Adiconsum Cisl, che il testo venga ora approvato definitivamente e in tempi brevi dalla Commissione Giustizia del Senato perché nelle nuove disposizioni vi sono alcune importanti novità che consente ad esempio alle vittime che denunciano “il cravattaro” di non pagare per un certo periodo le tasse comunali e all’articolo 6 è stata inserita la possibilità,  al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, di avviare fra creditori e debitori procedure per ricomporre la situazione debitoria”.
Una norma, quest’ultima, voluta dall’Adiconsum Nazionale, che prevede per il debitore in stato di sovraindebitamento la possibilità di proporre ai creditori un accordo per la ristrutturazione dei debiti.
Per “sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
La nostra attività a sostegno della famiglie sovraindebitate – prosegue Marina Festa – si sostanzia inizialmente nel verificare la meritevolezza dei richiedenti, nel rinegoziare con i creditori tutta la situazione debitoria ed infine offrire garanzie attraverso il Fondo di prevenzione per azzerare tutto il debito residuo.
L’attività di rinegoziazione della situazione debitoria ci ha permesso ad esempio di ridurre un debito da 33 mila euro a 22 mila euro e attivare così attraverso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Matera, la garanzia per il pagamento del debito residuo.
Lo sportello di prevenzione all’usura “Famiglia & Solidarietà”, in Via Ettore Maiorana 31, rimarrà aperto anche nel corrente mese di agosto.


APPROFONDIMENTO:


CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE GIUSTIZIA (SEDE LEGISLATIVA)
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da
sovraindebitamento
. (C. 2364-728-1944-2564-A).
TESTO BASE IN ESAME COORDINATO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI
PRINCIPIO DALLA COMMISSIONE IL 6 LUGLIO 2011
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108).
1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche
all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al
fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice
penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è
consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. Avverso il
provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa
fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione,
esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del
pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della
denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il
reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata
disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati
concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero
con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per
amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di
archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del
codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e
concordanti in ordine all'esistenza del danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi
usurari».
2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e
supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda
fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione
sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro
amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di
voti prevale quello del presidente».
3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica
istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un
triennio».
Art. 2.
(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44).
1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti
commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti,
o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione
anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni
personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore
del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il
medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto
16 marzo 1942 n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o
imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia
stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa
fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione,
esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal
curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini
produttivi e di investimento»;
c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. - (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere
e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali
possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso,
parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci»;
d) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I
membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi
nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con
proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività»;
e) all'articolo 20:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito
del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti
che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che
riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente
il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle
procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica
competente che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla
comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o
assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come
definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai
commi da 1 a 4 del presente articolo».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge
7 marzo 1996, n. 108».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 629 del codice penale).
1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con
la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
5.000 a euro 15.000».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti:
«per reati di usura, riciclaggio nonché».
Capo II
PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6.
(Finalità).
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti
procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della
procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità
del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Art. 7.
(Presupposti di ammissibilità).
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di
composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di
crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto
dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale
liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche
prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.
Art. 8.
(Contenuto dell'accordo).
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la
proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di
redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo,
all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e
finanziari.
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di
composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
Art. 9.
(Deposito della proposta di accordo).
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme
dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle
spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione
del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi,
unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.
Art. 10.
(Procedimento).
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto
l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per
telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai
sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del
decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in
apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre
centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali
né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non
opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si
verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche
in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si
propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 11.
(Raggiungimento dell'accordo).
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione
sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori
rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e
obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie.
Art. 12.
(Omologazione dell'accordo).
1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione
sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il
testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono
sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi
trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata
l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice
omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10,
comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il
giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo
produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei
creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con
ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.
Art. 13.
(Esecuzione dell'accordo).
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto
dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che
dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e
vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle
contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per
giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche
con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina
la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di
ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Art. 14.
(Impugnazione e risoluzione dell'accordo).
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore,
quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di
annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse
non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al
debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile.
Art. 15.
(Organismi di composizione della crisi).
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità
deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della
giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate,
altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel
registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità
a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 16.
(Iscrizione nel registro).
1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali
variazioni.
Art. 17.
(Compiti dell'organismo di composizione della crisi).
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni
opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento
dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e
collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di
accordo.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta
la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi
espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal
giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.
Art. 18.
(Accesso alle banche dati pubbliche).
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e previa autorizzazione
di quest'ultimo gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria,
nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti
privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalità del comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e
tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.
Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata non oltre quindici giorni dalla distruzione
medesima.
Art. 19.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula
attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce
documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la
documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il
regolare pagamento dei creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della
procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito
della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità
dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano
di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che
cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a
decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione
della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da
un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui
delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura
e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti.
3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di
composizione della crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della
presente legge.
Capo III
ENTRATA IN VIGORE
Art. 21.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.



Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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