Un passo avanti e Tre indietroUn passo avanti e Tre indietro verso i referendum comunali
Il costituendo Comitato per l’attuazione degli istituti di democrazia diretta (referendum) e partecipata
(petizioni, proposte di delibera consiliare, comitati di quartiere), promosso dal movimento politico Matera
Cambia!, movimento 5 Stelle Matera, MaterAzione, Brio Matera, Insieme per la Rinascita, Miracolo Lucano ed
alcuni cittadini, è venuto in possesso delle bozze di regolamento la cui discussione è iniziata nella
competente commissione consiliare (per la Partecipazione Democratica e Trasparenza) il 21 marzo scorso.
La lettura delle bozze ricevute lascia, però, esterrefatti: in particolare, quella relativa al
referendum comunale prevede numerose norme che, di fatto, ne impediscono promozione,
indizione e svolgimento.
Nonostante la bozza relativa ai referendum, a nostro parere, sia stata integralmente copiata da quella
approvata ed in vigore nel Comune di Garbagnate Milanese (che si allega in copia), l’assessore Vignola e la
Presidenza del Consiglio che l’hanno trasmessa alla competente commissione comunale, evidentemente
hanno provveduto a rimaneggiarla, snaturandola e peggiorandola rispetto a quella del comune lombardo.
Infatti, rispetto al regolamento comunale sui referendum in vigore fin dal 2006 nel comune lombardo, la
bozza in discussione nella commissione comunale presieduta da Gianfranco De Palo prevede:
- solo referendum consultivi; mentre nel regolamento di Garbagnate Milanese, sono previsti, come
- che non è possibile fare referendum su “atti e provvedimenti di natura finanziaria e
programmatoria” (quindi, se passasse questa norma, è impossibile fare un referendum
sui PISUS e quindi sull’opportunità di dare alle FAL gli otto milioni e 700 mila euro per il
prolungamento di 880 metri verso l’Ospedale Madonna delle Grazie della ferrovia a
scartamento ridotto); a Garbagnate Milanese invece è possibile fare referendum anche su tali atti
- che la richiesta di referendum debba essere sottoscritta “da almeno un decimo dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune” (mentre a Garbagnate è sufficiente l’8%): questo
significa che per fare un referendum consultivo è necessario raccogliere quasi 5000 firme!
- il cameo giuridico partorito dall’assessorato guidato dalla Vignola, poi, è l’articolo 19 che cita “Il
quesito o quesiti sottoposti a Referendum si intendono approvati se i voti attribuiti alla risposta
affermativa non siano inferiori ai due terzi degli elettori che hanno partecipato alla votazione;
altrimenti è dichiarato respinto”, cioè, per vincere il referendum ci sarà bisogno del 66,6% delle
E’ evidente che se la bozza venisse approvata così come è, a Matera il referendum sarebbe una
Per questo il Comitato Referendario chiede al Presidente della competente commissione, De Palo, anche ai
sensi del regolamento di funzionamento delle commissioni comunali, di permettere a tutti i cittadini,
alle associazioni ed ai movimenti, nonché al costituendo comitato di partecipare alle sedute dei
lavori della Commissione Consiliare per la Partecipazione Democratica e la Trasparenza. Tanto
per poter contribuire a correggere la bozza in esame e rendere davvero possibile l’accesso ai cittadini agli
strumenti di democrazia diretta e partecipata.
In caso contrario, essendo evidentissima la volontà della maggioranza che sostiene Adduce, di
impedire ai cittadini di utilizzare lo strumento dei referendum comunali, il Comitato
Referendario chiede che venga subito sospeso l’iter di approvazione dei regolamenti, che
evidentemente servirebbe solo a spendere preziosi soldi pubblici per i cosiddetti “gettoni di
presenza” in inutili sedute della commissione consiliare competente. In questo periodo di profonda
difficoltà economica delle famiglie, spendere in questo modo denaro pubblico sarebbe un terribile ed
imperdonabile spreco. Per ridare la democrazia ai cittadini, dovremo attendere che Adduce, Massenzio e
Vignola vadano a casa. Magari si potesse copiare da Garbagnate Milanese anche la possibilità di
Comitato Referendario Matera Pag. 1
COMUNE DI MATERA
Bozza di Regolamento Istituto
Referendum Comunale
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART.1
PRINCIPI ISPIRATORI
1. Con il presente Regolamento viene disciplinato
l’Istituto del Referendum Comunale a norma di
quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267 e dall’art.36 dello Statuto Comunale.
2. L’istituto del Referendum costituisce uno strumento
importante per favorire la partecipazione
e la consultazione dei Cittadini alle più importanti
scelte dell’Amministrazione su problematiche
di interesse locale ed è pertanto da
intendersi quale istituto fondamentale per l’esercizio
della democrazia partecipata, per realizzare
il raccordo fra gli orientamenti che maturano
nella comunità e l’attività degli organi
di governo dell’Ente.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.2
AMBITO DI ESERCIZIO
1. In ottemperanza all’art. 36 dello Statuto Comunale
è ammesso Referendum consultivo su
questioni aventi rilevanza generale, interessanti
l’intera collettività comunale.
2. Non possono essere indetti Referendum consultivi
relativamente alle seguenti materie:
- Statuto e Regolamenti;
- atti e provvedimenti di natura finanziaria
e programmatoria;
- tutela dei diritti delle minoranze;
- materia di bilancio, tributi, tariffe e corrispettivi
di servizi comunali;
- elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni
di decadenza e in generale deliberazioni
o provvedimenti concernenti persone;
- stato giuridico del personale del Comune;
- materie in cui l’attività amministrativa comunale
sia vincolata da leggi statali o regionali;
- materie che siano già state oggetto di consultazione
referendaria nell’arco temporale
della legislatura o in ogni caso nei tre anni
precedenti.
3. Nel bilancio comunale è previsto un capitolo di
PEG per l’eventuale svolgimento di Referendum
comunali; nel corso dell’anno è ammissi-
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Regolamento Istituto Referendum Comunale
Approvato il 11/5/2010
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART.1
PRINCIPI ISPIRATORI
1. Con il presente Regolamento viene disciplinato
l’Istituto del Referendum Comunale a norma
di quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267 e dall’art.29 dello Statuto
Comunale.
2. L’istituto del Referendum costituisce uno strumento
importante per favorire la partecipazione
e la consultazione dei Cittadini alle più importanti
scelte dell’Amministrazione su problematiche
di interesse locale ed è pertanto da
intendersi quale istituto fondamentale per
l’esercizio della democrazia Comunale,per
realizzare il raccordo fra gli orientamenti che
maturano nella comunità e l’attività degli organi
di governo dell’Ente.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.2
AMBITO DI ESERCIZIO
1. In ottemperanza all’art. 29 dello Statuto Comunale
viene regolamentata la possibilità di
ricorrere alla consultazione dei Cittadini sulle
materie e con le modalità di seguito specificate.
2. La richiesta di Referendum Comunale può
avere carattere consultivo, propositivo o abrogativo
e può avere come oggetto materie di
esclusiva competenza comunale. Non possono
essere indetti Referendum relativamente
a:
- materia di bilancio, tributi, tariffe e corrispettivi
di servizi comunali;
- elezioni, nomine, designazioni, revoche,
dichiarazioni di decadenza e in generale
deliberazioni o provvedimenti concernenti
persone;
- stato giuridico del personale del Comune;
- materie in cui l’attività amministrativa comunale
sia vincolata da leggi statali o regionali;
- materie che siano già state oggetto di consultazione
referendaria nell’arco temporale
della legislatura o in ogni caso nei tre anni
precedenti.
3. Nel bilancio comunale è previsto un capitolo di
PEG per l’eventuale svolgimento di referendum
comunali; nel corso dell’anno è ammissiComitato
Referendario Matera Pag. 2
bile l’indizione di una sola consultazione referendaria
durante la quale possono essere accorpati
più Referendum, con un massimo di
cinque quesiti, così come indicato dal successivo
art.9 comma 4. Le richieste di Referendum
devono essere depositate entro il 31 maggio.
4. Le consultazioni referendarie non possono aver
luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali e comunali e in ogni caso nei
sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio
Comunale.
5. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio
Comunale, i Referendum già indetti si intendono
sospesi automaticamente all’atto della
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali per l’elezione del nuovo Consiglio
Comunale. Le proposte di Referendum
riprendono l’iter nel medesimo stadio di esame
nel quale sono stati sospesi, immediatamente
dopo la costituzione della nuova Giunta Comunale.
TITOLO III
REFERENDUM CONSULTIVO
ART. 3
TITOLARITA’
1. Possono chiedere l’indizione di Referendum
Consultivo:
a) il Consiglio Comunale, con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti;
b) il Comitato Promotore di cui al successivo
art. 5.
ART. 4
REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE
1. Nel caso di Referendum proposto dal Consiglio
Comunale ai sensi della lettera a) del precedente
art.3, la deliberazione consiliare deve
contenere il quesito o i quesiti referendari, la
data di svolgimento, le forme di divulgazione.
2. Le modalità di svolgimento sono indicate nei
successivi articoli compresi nel titolo quarto.
ART.5
COMITATO PROMOTORE
1. Il Comitato Promotore è composto da un numero
di elettori pari all’1,3 per mille, arrotondato
per difetto, dei Cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune, risultanti al 31 dicembre
dell’anno precedente. Il Comitato
Promotore presenta richiesta al Sindaco contenente
le motivazioni per le quali si richiede il
Referendum, il testo integrale del quesito proposto
che si intende sottoporre a Referendum
oltre all’indicazione del rappresentante del comitato
stesso.
bile l’indizione di una sola consultazione referendaria
durante la quale possono essere accorpati
più referendum, con un massimo di
cinque quesiti, così come indicato dal successivo
art.9 comma 4. Le richieste di referendum
devono essere depositate entro il 30 settembre.
4. Le consultazioni referendarie non possono aver
luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali e comunali, a norma di quanto previsto
dall’art.31, comma 3 dello Statuto Comunale
e in ogni caso nei sei mesi antecedenti la
scadenza del Consiglio Comunale.
5. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio
Comunale, i Referendum già indetti si intendono
sospesi automaticamente all’atto della
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali per l’elezione del nuovo Consiglio
Comunale. Le proposte di Referendum riprendono
l’iter nel medesimo stadio di esame nel
quale sono stati sospesi, immediatamente dopo
la costituzione della nuova Giunta Comunale.
TITOLO III
REFERENDUM CONSULTIVO , PROPOSITIVO E
ABROGATIVO
ART. 3
TITOLARITA’
1. Possono chiedere l’indizione di Referendum
Consultivo, propositivo e abrogativo:
a) il Consiglio Comunale, con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti;
b) il Comitato Promotore di cui al successivo
art. 5.
ART. 4
REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE
1. Nel caso di Referendum proposto dal Consiglio
Comunale ai sensi della lettera a) del precedente
art.3, la deliberazione consiliare deve
contenere il quesito o i quesiti referendari, la
data di svolgimento, le forme di divulgazione.
2. Le modalità di svolgimento sono indicate nei
successivi articoli compresi nel titolo quarto.
ART.5
COMITATO PROMOTORE
1. Il Comitato Promotore è composto da un numero
di elettori pari all’1,3 per mille, arrotondato
per difetto, dei Cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune. Il Comitato Promotore
presenta richiesta al Sindaco contenente le
motivazioni per le quali si richiede il Referendum,
il testo integrale del quesito proposto che
si intende sottoporre a Referendum oltre all’indicazione
del rappresentante del comitato stesso.
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 3
2. Le firme dei componenti il Comitato Promotore
possono essere autenticate da tutti i Pubblici
Ufficiali previsti dall’art.14 della Legge n. 130-
/1998 così come modificato dall’art 4 della
Legge n.120 /1999, con le modalità previste
dall’art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.
ART.6
COMMISSIONE PER IL REFERENDUM
1. E’ istituita la Commissione per il Referendum,
la quale viene nominata dal Consiglio Comunale
entro due mesi dalla data della seduta di
insediamento e resta in carica sino alla scadenza
del Consiglio che l’ ha nominata. Essa è
composta dal Dirigente del Servizio Elettorale
del Comune e da due soggetti esterni all’Ente,
nominati dal Consiglio Comunale, uno in rappresentanza
della maggioranza e uno della
minoranza e da n. 2 supplenti nominati con gli
stessi criteri. Le candidature, da inviare al Presidente
del Consiglio Comunale, sono presentate
dai Presidenti dei Gruppi Consiliari di Maggioranza
e Minoranza. I componenti esterni
devono essere esperti in materie giuridiche,
magistrati, professori universitari di discipline
giuridiche, avvocati o notai con almeno dieci
anni di esercizio. Ai lavori della Commissione
partecipano, senza diritto di voto, il Segretario
Comunale con le funzioni di collaborare ed
assistere la Commissione ed assicurare la regolarità
delle operazioni ed altresì il rispetto
del presente Regolamento. Alle sedute assiste
un componente del Servizio Elettorale con le
funzioni di Segretario verbalizzante.
2. Per la validità delle sedute, la Commissione
deve riunirsi con la presenza di tutti i soggetti
indicati al precedente comma e le deliberazioni
sono validamente assunte ove ottengano i voti
favorevoli della maggioranza dei componenti
aventi diritto al voto.
3. Ai componenti interni ed esterni all’Ente non è
attribuita alcuna indennità.
4. La Commissione per il Referendum, su istanza
del Comitato Promotore, esprime parere obbligatorio
e non vincolante circa l’ammissibilità
della richiesta di Referendum e trasmette il
predetto parere entro 20 giorni all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale, che nei
successivi 10 giorni si esprime sulla ammissibilità
del referendum.
5. La Commissione per il Referendum decide sulla
regolarità, ricevibilità e ammissibilità della
proposta referendaria a seguito della presentazione
delle firme secondo quanto disposto dal
successivo art. 8, comma 4.
2. Le firme dei componenti il Comitato Promotore
possono essere autenticate da tutti i Pubblici
Ufficiali previsti dall’art.14 della Legge n.
130/1998 così come modificato dall’art 4 della
Legge n.120 /1999, con le modalità previste
dall’art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.
ART.6
COMMISSIONE PER IL REFERENDUM
1. E’ istituita la Commissione per il Referendum,
la quale viene nominata dal Consiglio Comunale
entro due mesi dalla data della seduta di
insediamento e resta in carica sino alla scadenza
del Consiglio che l’ ha nominata. Essa è
composta dal Difensore Civico Comunale con le
funzioni di Presidente (dal Direttore del Servizio
Elettorale del Comune a far data dalla decadenza
del Difensore Civico), e da due soggetti
esterni all’Ente, nominati dal Consiglio
Comunale, uno in rappresentanza della maggioranza
e uno della minoranza e da n. 2 supplenti
nominati con gli stessi criteri. Le candidature,
da inviare al Presidente del Consiglio
Comunale, sono presentate dai Capigruppo di
Maggioranza e Minoranza. I componenti esterni
devono essere esperti in materie giuridiche,
magistrati, professori universitari di discipline
giuridiche, avvocati o notai con almeno
dieci anni di esercizio. Ai lavori della Commissione
partecipano, senza diritto di voto, il Segretario
Comunale con le funzioni di collaborare
ed assistere la Commissione ed assicurare la
regolarità delle operazioni ed altresì il rispetto
del presente Regolamento. Alle sedute assiste
un componente del Servizio Elettorale con le
funzioni di Segretario verbalizzante.
2. Per la validità delle sedute, la Commissione
deve riunirsi con la presenza di tutti i soggetti
indicati al precedente comma e le deliberazioni
sono validamente assunte ove ottengano i voti
favorevoli della maggioranza dei componenti
aventi diritto al voto.
3. Ai componenti interni ed esterni all’Ente non è
attribuita alcuna indennità.
4. La Commissione per il Referendum, su istanza
del Comitato Promotore, si pronuncia con un
giudizio preventivo di ammissibilità della richiesta
di Referendum, prima dell’inizio della raccolta
delle firme e sentito il rappresentante del
Comitato Promotore. Tale giudizio preventivo
ha come scopo la verifica dell’ammissibilità del
Referendum in rapporto alle condizioni previste
dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. La Commissione per il Referendum decide inoltre
sulla regolarità, ricevibilità e ammissibilità
della proposta referendaria a seguito della presentazione
delle firme secondo quanto disposto
dal successivo art. 8, comma 4.
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 4
ART. 7
CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM
DI INIZIATIVA POPOLARE
1. La richiesta di Referendum è presentata in
forma dattiloscritta anche su supporto informatico.
Essa deve indicare in modo chiaro e
sintetico il quesito.
2. Le richieste di Referendum relativi ad atti e
provvedimenti comunali, possono essere presentati
solo dopo che gli stessi siano stati approvati
definitivamente ed abbiano completato
la fase di efficacia ed integrazione.
ART. 8
PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA
POPOLARE – RICEVIBILITA’ – AMMISSIBILITA’
1. La richiesta di Referendum, presentata dal
Comitato Promotore, ove dichiarato ammissibile
ai sensi del comma 4 dell’art. 6, deve essere
sottoscritta da almeno un decimo dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune,
risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Le firme di presentazione sono apposte su
appositi moduli formato protocollo, ciascuno
dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina
la dicitura "COMUNE DI MATERA - RICHIESTA
DI REFERENDUM CONSULTIVO" e l'indicazione
completa e chiaramente leggibile di
quanto previsto dall’art.7, comma 1.
3. I moduli, prima di essere posti in uso, sono
presentati al Dirigente di Settore e/o, in caso
di assenza o impedimento, al Responsabile del
Servizio Elettorale del Comune. Detti moduli,
firmati dal Segretario Generale e vidimati con
l'apposizione del bollo del Comune all'inizio di
ogni foglio, sono restituiti al Comitato Promotore
entro cinque giorni dalla data di presentazione
con apposito verbale di consegna.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del
quesito o della proposta di provvedimento.
Accanto alla firma devono essere indicati in
modo chiaro e leggibile il cognome e nome,
luogo e data di nascita, indirizzo. Le firme possono
essere autenticate da tutti i Pubblici Ufficiali
previsti dall’art.14 della Legge n. 130-
/1998 così come modificato dall’art 4 della
Legge n.120 /1999, con le modalità previste
dall’art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.
5. La raccolta delle firme, a cura del Comitato
Promotore, non può durare più di sessanta
giorni dalla data del verbale di consegna dei
moduli di cui al comma 3. Entro detto termine
la richiesta, corredata delle sottoscrizioni, deve
essere depositata presso il Servizio Elettorale,
che ne rilascia ricevuta.
ART.7
CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM
DI INIZIATIVA POPOLARE
1. La richiesta di Referendum è presentata in
forma dattiloscritta anche su supporto informatico.
Essa deve indicare in modo chiaro e
sintetico il quesito. Nel caso di Referendum
Propositivo deve contenere il testo della proposta
di provvedimento che si intende sottoporre
a Referendum.
2. Le richieste di Referendum relativi ad atti e
provvedimenti comunali, possono essere presentati
solo dopo che gli stessi siano stati approvati
definitivamente ed abbiano completato
la fase di efficacia ed integrazione.
ART. 8
PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA
POPOLARE – RICEVIBILITA’ – AMMISSIBILITA’
1. La richiesta di Referendum, presentata dal
Comitato Promotore, ove dichiarato ammissibile
ai sensi del comma 4 dell’art. 6, deve essere
sottoscritta almeno dall’8% dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune ed
indicare chiaramente se trattasi di Referendum
Consultivo, Propositivo o Abrogativo.
2. Le firme di presentazione sono apposte su
appositi moduli formato protocollo, ciascuno
dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina
la dicitura "COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
- RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO
– PROPOSITIVO - ABROGATIVO" e
l'indicazione completa e chiaramente leggibile
di quanto previsto dall’art.7, comma 1.
3. I moduli, prima di essere posti in uso, sono
presentati al Dirigente (Direttore di Settore)
e/o, in caso di assenza o impedimento, al Responsabile
del Servizio Elettorale del Comune.
Detti moduli, firmati dal Segretario Generale e
vidimati con l'apposizione del bollo del Comune
all'inizio di ogni foglio, sono restituiti al
Comitato Promotore entro cinque giorni dalla
data di presentazione con apposito verbale di
consegna.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del
quesito o della proposta di provvedimento.
Accanto alla firma devono essere indicati in
modo chiaro e leggibile il cognome e nome,
luogo e data di nascita, indirizzo. Le firme
possono essere autenticate da tutti i Pubblici
Ufficiali previsti dall’art.14 della Legge n. 130-
/1998 così come modificato dall’art 4 della
Legge n.120 /1999, con le modalità previste
dall’art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.
5. La raccolta delle firme, a cura del Comitato
Promotore, non può durare più di sessanta
giorni dalla data del verbale di consegna dei
moduli di cui al comma 3. Entro detto termine
la richiesta, corredata delle sottoscrizioni, deve
essere depositata presso il Servizio Elettorale,
che ne rilascia ricevuta.
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 5
6. Entro cinque giorni dal deposito, il Servizio
Elettorale provvede a completare i moduli contenenti
le sottoscrizioni con il numero di iscrizione
nelle liste elettorali e con la certificazione
elettorale da apporre in calce. Il Dirigente
di Settore e/o, in caso di assenza o impedimento,
il Responsabile del Servizio Elettorale,
verifica ed attesta la validità delle firme raccolte
ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione
al Comitato Promotore, all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio comunale ed al Sindaco
che dispone, entro tre giorni, la trasmissione
degli atti alla Commissione per il Referendum.
7. Sulla ricevibilità e ammissibilità del Referendum,
nei successivi 30 giorni, decide, a maggioranza,
la Commissione per il Referendum. Il
rappresentante del Comitato Promotore deve
essere sentito dalla Commissione stessa.
Qualora il numero delle firme sia inferiore a
quello prescritto o siano riscontrate altre irregolarità,
la proposta viene dichiarata irricevibile
e il giudizio di ammissibilità non ha luogo e
non potrà essere avanzata ulteriore proposta
referendaria sullo stesso argomento prima che
siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di
cui al precedente comma 6.
Qualora la Commissione ritenga sanabili le
irregolarità riscontrate, viene stabilito un termine,
non superiore a trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria
e di ciò viene dato immediato avviso al
rappresentante del Comitato Promotore, perché
si provveda a sanare le irregolarità riscontrate.
La Commissione si pronuncia con una attestazione
di ammissibilità.
ART. 9
INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA
POPOLARE
1. Se il Referendum è stato dichiarato ammissibile,
il Sindaco ne dà comunicazione, nella
prima seduta successiva, e comunque entro
20 giorni al Consiglio Comunale presentando
la documentazione ricevuta dalla Commissione.
2. Il Sindaco, con proprio decreto approva gli
atti della Commissione, l'ammissione del Referendum,
e l’indizione del Referendum, provvedendo
nel contempo ad attivare i settori competenti
in merito agli atti conseguenti e necessari
all’ espletamento della consultazione
referendaria.
3. Il decreto contiene il testo esatto del quesito
o dei quesiti del Referendum.
6. Entro cinque giorni dal deposito, il Servizio
Elettorale provvede a completare i moduli
contenenti le sottoscrizioni con il numero di
iscrizione nelle liste elettorali e con la certificazione
elettorale da apporre in calce e il Dirigente
(Direttore di Settore) e/o, in caso di
assenza o impedimento, il Responsabile del
Servizio Elettorale, verifica ed attesta la validità
delle firme raccolte ed il loro numero e ne
dà immediata comunicazione al Comitato Promotore
ed al Sindaco che dispone, entro tre
giorni, la trasmissione degli atti alla Commissione
per il Referendum.
7. Sulla ricevibilità e ammissibilità del Referendum,
nei successivi quindici giorni, decide,
a maggioranza, la Commissione per il Referendum.
Il rappresentante del Comitato Promotore
deve essere sentito dalla Commissione
stessa.
Qualora il numero delle firme sia inferiore a
quello prescritto o siano riscontrate altre irregolarità,
la proposta viene dichiarata irricevibile
e il giudizio di ammissibilità non ha luogo
e non potrà essere avanzata ulteriore proposta
referendaria sullo stesso argomento prima
che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data
di cui al precedente comma 6.
Qualora la Commissione ritenga sanabili le
irregolarità riscontrate, viene stabilito un termine,
non superiore a trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione, per la
sanatoria e di ciò viene dato immediato avviso
al rappresentante del Comitato Promotore,
perché si provveda a sanare le irregolarità
riscontrate.
La Commissione si pronuncia con una attestazione
di ammissibilità.
ART. 9
INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA
POPOLARE
1. Se il Referendum è stato dichiarato ammissibile,
il Sindaco ne dà comunicazione, nella
prima seduta successiva, e comunque entro
20 giorni al Consiglio Comunale presentando
la documentazione ricevuta dalla Commissione.
2. Il Sindaco, con proprio decreto approva gli
atti della Commissione, l'ammissione del
Referendum, e l’indizione del Referendum,
provvedendo nel contempo ad attivare i settori
competenti in merito agli atti conseguenti
e necessari all’ espletamento della
consultazione referendaria.
3. Il decreto contiene il testo esatto del quesito
o dei quesiti se trattasi di Referendum Consultivo
o Abrogativo; nel caso di Referendum
Propositivo deve contenere il testo
completo della proposta di provvedimento
che si intende sottoporre a Referendum.
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 6
4. Il Sindaco, sentita la Commissione, può disporre
l'accorpamento di più Referendum nella
medesima consultazione. I quesiti sottoposti
a Referendum non potranno in ogni caso
superare il numero di cinque.
5. Il Sindaco indice il Referendum in una data
che non può essere né inferiore a quarantacinque
giorni né superiore a novanta giorni
dalla data di comunicazione e comunque non
in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Copia del provvedimento viene inviata a cura
della Segreteria Generale all’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale, ai Presidenti
dei Gruppi Consiliari, al Comitato Promotore
del Referendum di iniziativa popolare, alla
Commissione per i Referendum, al Servizio
Elettorale ed alla autorità governativa competente.
A cura degli uffici preposti, devono inoltre essere
predisposti e pubblicati manifesti nei quali
siano precisati:
a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti
a Referendum Consultivo;
b) il giorno e l'orario della votazione;
c) le modalità della votazione;
d) il quorum dei partecipanti necessario per
la validità del Referendum.
Copie del manifesto sono esposte nelle sale
stabilite per la votazione.
7. La Commissione per il Referendum, integrata
da un rappresentante per ogni Comitato Promotore
assume la veste di Commissione Elettorale
di garanzia, coordina tutte le operazioni
referendarie, verifica che le stesse si svolgano
nel rispetto delle disposizioni di legge, dello
Statuto e del presente Regolamento e si esprime
su eventuali reclami relativi alle operazioni
di voto e di scrutinio. Le sedute della Commissione
Elettorale di garanzia sono valide con la
presenza di tutti i componenti facenti parte
della Commissione per il Referendum, purché
risulti in maniera certa la rituale convocazione
ai rappresentanti del Comitato Promotore.
8. Le operazioni relative al Referendum sono organizzate
e gestite dal Servizio Elettorale che
è preposto alle consultazioni referendarie.
ART. 10
REVOCA DEL REFERENDUM
1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del
Referendum di iniziativa popolare, vengano
meno i presupposti e le condizioni che ne abbiano
determinato la promozione, la Commissione
Elettorale di garanzia, su istanza del Comitato
Promotore, propone al Sindaco di dichiarare
che le operazioni relative non abbiano
più corso.
4. Il Sindaco, sentita la Commissione, può disporre
l'accorpamento di più Referendum
nella medesima consultazione. I quesiti sottoposti
a Referendum non potranno in ogni
caso superare il numero di cinque.
5. Il Sindaco indice il Referendum in una data
che non può essere né inferiore a quarantacinque
giorni né superiore a novanta giorni
dalla data di comunicazione e comunque non
in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Copia del provvedimento viene inviata a cura
della Segreteria Generale ai Capigruppo Consiliari,
al Comitato Promotore del Referendum
di iniziativa popolare, alla Commissione per i
Referendum, al Servizio Elettorale ed alla
autorità governativa competente.
A cura degli uffici preposti, devono inoltre
essere predisposti e pubblicati manifesti nei
quali siano precisati:
a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti
a Referendum Consultivo o Abrogativo o
della proposta di provvedimento sottoposta
a Referendum Propositivo;
b) il giorno e l'orario della votazione;
c) le modalità della votazione;
d) il quorum dei partecipanti necessario per
la validità del Referendum.
Copie del manifesto sono esposte nelle sale
stabilite per la votazione.
7. La Commissione per il Referendum, integrata
da un rappresentante per ogni Comitato Promotore
assume la veste di Commissione Elettorale
di garanzia, coordina tutte le operazioni
referendarie, verifica che le stesse si svolgano
nel rispetto delle disposizioni di legge,
dello statuto e del presente regolamento e si
esprime su eventuali reclami relativi alle operazioni
di voto e di scrutinio. Le sedute della
Commissione Elettorale di garanzia sono valide
con la presenza di tutti i componenti facenti
parte della Commissione per il Referendum,
purchè risulti in maniera certa la rituale
convocazione ai rappresentanti del Comitato
Promotore.
8. Le operazioni relative al Referendum sono organizzate
e gestite dal Servizio Elettorale che
è preposto alle consultazioni referendarie.
ART. 10
REVOCA DEL REFERENDUM
1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del
Referendum di iniziativa popolare, vengano
meno i presupposti e le condizioni che ne
abbiano determinato la promozione, la Commissione
Elettorale di garanzia, su istanza
del Comitato Promotore, propone al Sindaco
di dichiarare che le operazioni relative non
abbiano più corso. In caso di Referendum
Abrogativo il Sindaco ne dispone la revoca
nel caso in cui il Consiglio Comunale, a mag-
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 7
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma
si verificano per il Referendum di iniziativa
del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentiti i
Presidenti dei Gruppi Consiliari, propone la
revoca della deliberazione di indizione del Referendum
al Consiglio Comunale che delibera
sulla proposta con il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco, nei casi sopra previsti, dà avviso
della chiusura delle operazioni referendarie,
alla Commissione Elettorale di garanzia, al Comitato
Promotore, al Servizio Elettorale e alla
Cittadinanza.
ART. 11
TESSERA ELETTORALE
1. Per la consultazione referendaria l’elettore utilizza
la tessera personale permanente istituita
con D.P.R.299/2000 e successive modificazioni.
TITOLO IV
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ART. 12
SCHEDE ELETTORALI
1. Il Comune provvede alla predisposizione
delle schede elettorali per il Referendum
aventi le seguenti caratteristiche:
a) le schede avranno dimensioni uguali a
quelle normalmente utilizzate per le consultazioni
elettorali amministrative ed in
ogni caso adeguate alla lunghezza del
testo che vi si dovrà stampare;
b) le schede dovranno recare a stampa l'indicazione
del quesito o dei quesiti e dovranno
contenere spazio sufficiente per
l'espressione di voto.
ART. 13
SEGGI ELETTORALI
1. Ciascun Ufficio Elettorale di sezione è composto
dal Presidente, da n. 2 scrutatori e dal segretario
che viene scelto, prima dell'insediamento
dell'Ufficio Elettorale, dal Presidente di
seggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del
Comune in possesso del titolo di studio non
inferiore al diploma di istituto istruzione secondaria
di 2° grado.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data
per la votazione, la Commissione Elettorale
comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata
due giorni prima con avviso affisso
all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per
ogni sezione elettorale, dei due scrutatori
compresi nell'albo di cui alla legge 8.3.1989,
n. 95, modificata dalla legge 21.3.90, n. 53.
3. Nei termini di cui al precedente comma, la
Commissione comunale Elettorale, in pubblica
adunanza, procede alla nomina dei presidenti
gioranza assoluta dei propri componenti,
abbia deliberato la revoca della deliberazione
oggetto del Referendum.
2. Quando le condizioni di cui al precedente
comma si verificano per il Referendum di
iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco,
sentiti i Capigruppo Consiliari, propone la
revoca della deliberazione di indizione del
Referendum al Consiglio Comunale che delibera
sulla proposta con il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco, nei casi sopra previsti, dà avviso
della chiusura delle operazioni referendarie,
alla Commissione Elettorale di garanzia, al
Comitato Promotore, al Servizio Elettorale e
alla Cittadinanza.
ART. 11
TESSERA ELETTORALE
1. Per la consultazione referendaria l’elettore
utilizza la tessera personale permanente
istituita con D.P.R.299/2000 e successive
modificazioni.
TITOLO IV
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ART. 12
SCHEDE ELETTORALI
1. Il Comune provvede alla predisposizione
delle schede elettorali per il Referendum
aventi le seguenti caratteristiche:
a) le schede avranno dimensioni uguali a
quelle normalmente utilizzate per le consultazioni
elettorali amministrative ed in
ogni caso adeguate alla lunghezza del
testo che vi si dovrà stampare;
b) le schede dovranno recare a stampa
l'indicazione del quesito o dei quesiti o
della proposta del provvedimento sottoposti
a Referendum e dovranno contenere
spazio sufficiente per l'espressione
di voto.
ART. 13
SEGGI ELETTORALI
1. Ciascun Ufficio Elettorale di sezione è composto
dal Presidente, da n. 2 scrutatori e dal
segretario che viene scelto, prima dell'insediamento
dell'Ufficio Elettorale, dal Presidente di
seggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del
Comune in possesso del titolo di studio non
inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di 2° grado.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data
per la votazione, la commissione elettorale
comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata
due giorni prima con avviso affisso
all'albo pretorio del Comune, alla nomina,
per ogni sezione elettorale, dei due scrutatori
compresi nell'albo di cui alla legge 8.3.1989,
n. 95, modificata dalla legge 21.3.90, n. 53.
3. Nei termini di cui al precedente comma, la
commissione comunale elettorale, in pubblica
adunanza, procede alla nomina dei presidenti
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 8
dei seggi fra le persone iscritte all'albo comunale
delle persone idonee all'ufficio di presidenza
istituito ed aggiornato con le modalità di
cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Qualora all'atto dell'insediamento del seggio
elettorale risulti assente il Presidente, alla sostituzione
provvede il Sindaco. In caso di assenza
di uno o entrambi gli scrutatori, alla sostituzione
provvede il Presidente.
5. Ai componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione
è corrisposto un onorario pari alla metà di
quello previsto dall'art.2 del D.P.R. dell' 8 marzo
1994 e successive modificazioni relativo alla
rideterminazione degli onorari da corrispondere
ai membri dei seggi elettorali e ai componenti
dei seggi per la consultazione referendaria.
ART. 14
MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO
ELETTORALE
1. Le caratteristiche del seggio e dei locali che lo
ospitano, delle cabine elettorali e delle urne
per le votazioni sono quelle previste per le
consultazioni amministrative locali.
2. Il Sindaco, o suo delegato, all'ora fissata dal
successivo articolo 15, consegna all'Ufficio
Elettorale di sezione il materiale seguente:
- n. 2 copie liste elettorali del seggio;
- le schede elettorali in numero pari a quello
degli elettori iscritti maggiorato del 10%;
- n. 2 copie del verbale delle operazioni elettorali;
- n. 3 matite copiative;
- n. 1 busta per contenere le schede elettorali
di sezione votate;
- n. 1 busta per contenere la busta predetta,
le schede non utilizzate ed i verbali delle
operazioni elettorali eseguite.
ART. 15
ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI
1. Le sezioni elettorali sono allestite ed arredate
a cura del Comune, secondo quanto previsto
dal T.U del 30.3.57 n. 761.
2. In ogni sezione elettorale si costituisce l'ufficio
per il Referendum alle ore sedici del giorno
precedente la votazione. Gli addetti del
Comune provvedono a consegnare al Presidente
il materiale di cui al precedente art. 14.
3. I componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione
vidimano le schede elettorali.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i
seggi:
a) possono assistere, ove lo richiedano, un
rappresentante per ogni Comitato Promotore,
un rappresentante per ogni gruppo
consiliare designato dal Presidente di
Gruppo con apposito atto;
b) dette designazioni dovranno pervenire
all'Ufficio Elettorale del Comune prima
dell'insediamento dei seggi.
dei seggi fra le persone iscritte all'albo comunale
delle persone idonee all'ufficio di presidenza
istituito ed aggiornato con le modalità
di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Qualora all'atto dell'insediamento del seggio
elettorale risulti assente il Presidente, alla
sostituzione provvede il Sindaco. In caso di
assenza di uno o entrambi gli scrutatori, alla
sostituzione provvede il Presidente.
5. Ai componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione
è corrisposto un onorario pari alla metà di
quello previsto dall'art.2 del D.P.R. dell' 8
marzo 1994 e successive modificazioni relativo
alla rideterminazione degli onorari da corrispondere
ai membri dei seggi elettorali e ai
componenti dei seggi per la consultazione
referendaria.
ART. 14
MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO
ELETTORALE
1. Le caratteristiche del seggio e dei locali che lo
ospitano, delle cabine elettorali e delle urne
per le votazioni sono quelle previste per le
consultazioni amministrative locali.
2. Il Sindaco, o suo delegato, all'ora fissata dal
successivo articolo 15, consegna all'Ufficio
Elettorale di sezione il materiale seguente:
- n. 2 copie liste elettorali del seggio;
- le schede elettorali in numero pari a quello
degli elettori iscritti maggiorato del 10%;
- n. 2 copie del verbale delle operazioni elettorali;
- n. 3 matite copiative;
- n. 1 busta per contenere le schede elettorali
di sezione votate;
- n. 1 busta per contenere la busta predetta,
le schede non utilizzate ed i verbali delle
operazioni elettorali eseguite.
ART. 15
ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI
1. Le sezioni elettorali sono allestite ed arredate
a cura del Comune, secondo quanto previsto
dal T.U del 30.3.57 n. 761.
2. In ogni sezione elettorale si costituisce l'ufficio
per il Referendum alle ore sedici del giorno
precedente la votazione. Gli addetti del
Comune provvedono a consegnare al Presidente
il materiale di cui al precedente art. 14.
3. I componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione
vidimano le schede elettorali.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i
seggi:
a) possono assistere, ove lo richiedano, un
rappresentante per ogni Comitato Promotore,
un rappresentante per ogni
gruppo consiliare designato dal capogruppo
con apposito atto;
b) dette designazioni dovranno pervenire
all'Ufficio Elettorale del Comune prima
dell'insediamento dei seggi.
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 9
5. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi
più Referendum, all'elettore viene consegnata
per ognuno di essi una scheda di colore diverso.
6. La votazione per il Referendum si svolge a
suffragio universale con voto diretto, libero e
segreto.
7. L'elettore, munito di valido documento di identità
personale, dopo essere stato identificato,
vota tracciando sulle schede con la matita
un segno sulla risposta prescelta. E' vietato
apporre segnali di qualunque natura sulla
scheda atti a rendere identificabile il votante;
in tali casi il voto è nullo.
8. I seggi sono aperti alle ore 7.00 per le operazioni
preliminari, le operazioni di voto hanno
inizio entro le ore 8.00 e si concludono in un
solo giorno alle ore 22.00; sono ammessi a
votare gli elettori presenti in sala in quel momento.
9. Conclusa la votazione, hanno immediatamente
inizio le operazioni di scrutinio che continueranno
fino alla loro conclusione, dette operazioni
non potranno in ogni caso protrarsi
oltre le ore 9,30 del giorno successivo. Nel
caso in cui non sia possibile concludere dette
operazioni entro l’orario sopra indicato, si
compila un verbale di chiusura e tutti gli atti
vengono trasmessi alla Commissione Elettorale
di Garanzia.
10. Concluse le operazioni di spoglio, il Presidente
provvede ad inserire le schede utilizzate per
la votazione nell'apposita busta che, chiusa
e controfirmata sui lembi da tutti i componenti
del seggio, dovrà essere inserita nella seconda
busta unitamente alle schede elettorali
non utilizzate ed ai verbali delle operazioni
debitamente compilate e sottoscritte.
11. Il plico predetto, composto come sopra, chiuso
e controfirmato sui lembi da tutti i componenti
il seggio elettorale, dovrà essere consegnato
al Servizio Elettorale del Comune.
ART. 16
DETERMINAZIONE DEI RISULTATI
1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio
Centrale per il Referendum che si identifica con
la commissione elettorale di garanzia di cui al
precedente art. 9 comma 7.
2. L'Ufficio Centrale per i Referendum inizia i suoi
lavori entro le ore 9.30 del giorno successivo a
quello delle operazioni di voto e, sulla base delle
risultanze dello scrutinio, provvede per ciascuna
consultazione referendaria:
a) a determinare il numero degli elettori che
hanno votato e quindi rilevare se è stata raggiunta
la quota percentuale minima richiesta
dal successivo art. 19 per la validità della
consultazione;
b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti
contestati e provvisoriamente assegnati o
non assegnati;
5. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi
più Referendum, all'elettore viene consegnata
per ognuno di essi una scheda di colore diverso.
6. La votazione per il Referendum si svolge a
suffragio universale con voto diretto, libero e
segreto.
7. L'elettore, munito di valido documento di identità
personale, dopo essere stato identificato,
vota tracciando sulle schede con la matita
un segno sulla risposta prescelta. E' vietato
apporre segnali di qualunque natura sulla
scheda atti a rendere identificabile il votante;
in tali casi il voto è nullo.
8. I seggi sono aperti alle ore 7.00 per le operazioni
preliminari, le operazioni di voto hanno
inizio entro le ore 8.00 e si concludono in un
solo giorno alle ore 22.00; sono ammessi a
votare gli elettori presenti in sala in quel momento.
9. Conclusa la votazione, hanno immediatamente
inizio le operazioni di scrutinio che continueranno
fino alla loro conclusione, dette operazioni
non potranno in ogni caso protrarsi
oltre le ore 9,30 del giorno successivo. Nel
caso in cui non sia possibile concludere dette
operazioni entro l’orario sopra indicato, si
compila un verbale di chiusura e tutti gli atti
vengono trasmessi alla Commissione Elettorale
di Garanzia.
10. Concluse le operazioni di spoglio, il Presidente
provvede ad inserire le schede utilizzate per
la votazione nell'apposita busta che, chiusa e
controfirmata sui lembi da tutti i componenti
del seggio, dovrà essere inserita nella seconda
busta unitamente alle schede elettorali
non utilizzate ed ai verbali delle operazioni
debitamente compilate e sottoscritte.
11. Il plico predetto, composto come sopra, chiuso
e controfirmato sui lembi da tutti i componenti
il seggio elettorale, dovrà essere consegnato
al Servizio Elettorale del Comune.
ART. 16
DETERMINAZIONE DEI RISULTATI
1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio
Centrale per il Referendum che si identifica
con la commissione elettorale di garanzia di
cui al precedente art. 9 comma 7.
2. L'ufficio centrale per i Referendum inizia i suoi
lavori entro le ore 9.30 del giorno successivo
a quello delle operazioni di voto e, sulla base
delle risultanze dello scrutinio, provvede per
ciascuna consultazione referendaria:
a) a determinare il numero degli elettori che
hanno votato e quindi rilevare se è stata
raggiunta la quota percentuale minima richiesta
dal successivo art. 19 per la validità
della consultazione;
b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti
contestati e provvisoriamente assegnati o
non assegnati;
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 10
c) decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni
di scrutinio;
d) alla determinazione e proclamazione dei risultati
del Referendum.
3. Le operazioni dell'Ufficio Centrale per il Referendum
si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale
per i Referendum viene redatto apposito verbale
di cui uno inviato al Sindaco ed un altro depositato
presso l'Ufficio Elettorale del Comune. Nel
verbale sono registrate le osservazioni fatte dai
membri dell'ufficio e dal Comitato dei promotori.
5. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento
del verbale, con avviso pubblico, dà comunicazione
dell'esito della consultazione. Copia del
verbale viene trasmesso all’Ufficio di Presidenza
del Consiglio comunale, ai Presidenti dei Gruppi
consiliari, al rappresentante di ogni Comitato
Promotore.
ART. 17
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI
1. La propaganda, a cura degli interessati, mediante
affissione di manifesti, stampati e simili,
è consentita dal 3° giorno precedente la data
della votazione esclusivamente negli appositi
spazi delimitati dalla Giunta Comunale.
2. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato
per la propaganda un numero di spazi non
inferiore al minimo previsto dal 2° comma dell'art.
2 della legge 4.4.1956 n. 212 e successive
modificazioni, individuati e delimitati con deliberazione
della Giunta Comunale da adottarsi
entro il 35° giorno precedente la data della
votazione.
3. Per l'assegnazione degli spazi prescritti deve
essere rivolta istanza alla Giunta Comunale da
parte dei Comitati promotori dei Referendum
ed eventualmente dei Comitati per il rigetto dei
quesiti referendari entro il 34° giorno antecedente
la data della votazione. Analoga istanza
può anche essere presentata da parte dei Presidenti
dei Gruppi consiliari per i Referendum
deliberati dal Consiglio Comunale.
4. La Giunta Comunale, tra il 33° e 31° giorno
precedente la data della votazione, ripartisce gli
spazi delimitati in parti uguali tra tutti i richiedenti,
secondo l'ordine di presentazione della
relativa istanza e di superficie pari a cm. 70 per
cm. 100.
5. Effettuata la ripartizione, il Sindaco, a seconda
se trattasi di Referendum deliberato dal Consiglio
Comunale o su iniziativa popolare, dispone
la notifica rispettivamente ai Presidenti dei
Gruppi consiliari, ai Comitati promotori ed eventualmente
ai Comitati per il rigetto dei quesiti
referendari degli spazi loro attribuiti e la
relativa ubicazione. I Comitati promotori che
partecipano alla consultazione per più Referendum
hanno diritto ad una sola superficie di cui
al 4° comma.
c) decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni
di scrutinio;
d) alla determinazione e proclamazione dei risultati
del Referendum.
3. Le operazioni dell'ufficio centrale per il Referendum
si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale
per i Referendum viene redatto apposito verbale
di cui uno inviato al Sindaco ed un altro
depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune.
Nel verbale sono registrate le osservazioni
fatte dai membri dell'ufficio e dal comitato
dei promotori.
5. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento
del verbale, con avviso pubblico, dà comunicazione
dell'esito della consultazione. Copia
del verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari, al rappresentante di ogni Comitato
Promotore.
ART. 17
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO
MANIFESTI
1. La propaganda, a cura degli interessati, mediante
affissione di manifesti, stampati e simili,
è consentita dal 3° giorno precedente la
data della votazione esclusivamente negli appositi
spazi delimitati dalla Giunta Comunale.
2. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato
per la propaganda un numero di spazi
non inferiore al minimo previsto dal 2° comma
dell'art. 2 della legge 4.4.1956 n. 212 e
successive modificazioni, individuati e delimitati
con deliberazione della Giunta Comunale
da adottarsi entro il 35° giorno precedente la
data della votazione.
3. Per l'assegnazione degli spazi prescritti deve
essere rivolta istanza alla Giunta Comunale da
parte dei comitati promotori dei Referendum
ed eventualmente dei comitati per il rigetto
dei quesiti referendari entro il 34° giorno antecedente
la data della votazione. Analoga
istanza può anche essere presentata da parte
dei capigruppo consiliari per i Referendum
deliberati dal Consiglio Comunale.
4. La Giunta Comunale, tra il 33° e 31° giorno
precedente la data della votazione, ripartisce
gli spazi delimitati in parti uguali tra tutti i
richiedenti, secondo l'ordine di presentazione
della relativa istanza e di superficie pari a cm.
70 per cm. 100.
5. Effettuata la ripartizione, il Sindaco, a seconda
se trattasi di Referendum deliberato dal
Consiglio Comunale o su iniziativa popolare,
dispone la notifica rispettivamente ai capigruppo
consiliari, ai comitati promotori ed
eventualmente ai comitati per il rigetto dei
quesiti referendari degli spazi loro attribuiti e
la relativa ubicazione. I comitati promotori
che partecipano alla consultazione per più
Referendum hanno diritto ad una sola superficie
di cui al 4° comma.
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 11
ART. 18
ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI
1. Per le altre forme di propaganda previste dall'art.
6 legge 4.4.56 n. 212, nel testo sostituito
dall'art. 4 della legge 27.4.75, n. 130 e successive
modificazioni, le facoltà dalla stessa riconosciute
ai partiti o gruppi politici che partecipano
alle elezioni con liste di candidati, si intendono
attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai
Comitati promotori, ciascuno con diritto all'esposizione
degli stessi mezzi di propaganda
previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per la consultazione referendaria
si applicano le delimitazioni e i divieti di
cui all'art. 9 della legge 4.4.56 n. 212, nel testo
sostituito dall'art. 8 della legge 24.4.75 n. 130
e le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 della
legge 25.3.1993 n. 81 e successive modificazioni.
ART. 19
VALIDITA' ED EFFICACIA DEL REFERENDUM
1. Il Referendum è valido se ha votato la maggioranza
degli aventi diritto.
2. Il quesito o quesiti sottoposti a Referendum si
intendono approvati se i voti attribuiti alla
risposta affermativa non siano inferiori
ai due terzi degli elettori che hanno partecipato
alla votazione; altrimenti è dichiarato
respinto.
3. Il Sindaco proclama il risultato dei Referendum
secondo quanto previsto dall’art. 16, comma
5.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’-
esito favorevole del Referendum, la Giunta
Comunale adotta o propone al Consiglio Comunale,
per le materie di competenza di quest’ultimo,
un provvedimento avente per oggetto
il quesito sottoposto a Referendum, sul
quale l’organo competente deve pronunciarsi
entro sei mesi.
5. Quando il Referendum è stato indetto per iniziativa
del Consiglio Comunale ed ha avuto
esito positivo il Consiglio stesso adotta le deliberazioni
conseguenti di propria competenza,
dando corso alle iniziative e provvedimenti,
eventualmente a mezzo della Giunta Comunale,
se rientranti nella competenza di quest'ultima,
sui quali aveva richiesto il pronunciamento
popolare.
6. Se il Referendum non risulta valido o non siano
stati approvati il quesito o i quesiti, nel corso
della medesima legislatura non sarà ammissibile
un Referendum che abbia i medesimi
oggetti.
ART. 18
ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI
1. Per le altre forme di propaganda previste dall'art.
6 legge 4.4.56 n. 212, nel testo sostituito
dall'art. 4 della legge 27.4.75, n. 130 e
successive modificazioni, le facoltà dalla stessa
riconosciute ai partiti o gruppi politici che
partecipano alle elezioni con liste di candidati,
si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare
ed ai comitati promotori, ciascuno con
diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda
previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per la consultazione referendaria
si applicano le delimitazioni e i divieti di
cui all'art. 9 della legge 4.4.56 n. 212, nel
testo sostituito dall'art. 8 della legge 24.4.75
n. 130 e le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29
della legge 25.3.1993 n. 81 e successive modificazioni.
ART. 19
VALIDITA' ED EFFICACIA DEL REFERENDUM
1. Il Referendum è valido se ha votato la maggioranza
degli aventi diritto.
2. Il quesito o quesiti sottoposti a Referendum o
le proposte di provvedimento si intendono
approvati se raggiunta la maggioranza
dei voti validi espressi.
3. Il Sindaco proclama il risultato dei Referendum
secondo quanto previsto dall’art. 16,
comma 5.
4. Se il Referendum è risultato valido, il Sindaco,
entro sessanta giorni dalla proclamazione dei
risultati, chiede al Presidente del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello
Statuto Comunale che l'argomento sia iscritto
all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Quando il Referendum è stato indetto per
iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto
esito positivo il Consiglio stesso adotta le deliberazioni
conseguenti di propria competenza,
dando corso alle iniziative e provvedimenti,
eventualmente a mezzo della Giunta Comunale,
se rientranti nella competenza di quest'ultima,
sui quali aveva richiesto il pronunciamento
popolare.
6. Quando il Referendum sia stato indetto per
iniziativa popolare ed abbia avuto esito positivo,
il Consiglio Comunale adotta motivate
deliberazioni conseguenti di propria competenza,
determinando le modalità per l'attuazione
del risultato del Referendum, eventualmente
a mezzo di deliberazione della Giunta
Comunale, se rientrante nella competenza di
quest'ultima.
7. Le proposte e gli intendimenti espressi dai
Cittadini attraverso la consultazione referendaria
che abbia ottenuto la maggioranza dei
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Comitato Referendario Matera Pag. 12
ART. 20
INFORMAZIONI DEI CITTADINI
1. Le decisioni del Consiglio Comunale sono rese
note mediante avvisi pubblici e comunicati
stampa e sono pubblicate sul Sito Internet del
Comune.
2. Copia delle deliberazioni relative all'oggetto
del Referendum è notificata ai rappresentanti
dei Comitati Promotori.
ART. 21
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento, entra in vigore decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato anche
sul Sito Internet del Comune.
consensi, costituiscono priorità che il Consiglio
Comunale inserisce nei suoi programmi, decidendo
gli indirizzi politico amministrativi per la
loro attuazione nei tempi che si renderanno
necessari per le esigenze organizzative e per
il reperimento delle risorse eventualmente
necessarie.
8. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di tener
conto dei risultati del Referendum, motivando
adeguatamente nel caso ritenga di doversi
discostare dall'esito della consultazione.
9. Se il Referendum non risulta valido o non siano
stati approvati il quesito o i quesiti o la
proposta di provvedimento sottoposti a Referendum,
nel corso della medesima legislatura
non sarà ammissibile un Referendum che abbia
i medesimi oggetti.
ART. 20
INFORMAZIONI DEI CITTADINI
1. Le decisioni del Consiglio Comunale sono rese
note mediante avvisi pubblici e comunicati
stampa e sono pubblicate sul Sito Internet del
Comune.
2. Copia delle deliberazioni relative all'oggetto
del Referendum è notificata ai rappresentanti
dei Comitati Promotori.
ART. 21
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt.
54 e 73 dello Statuto Comunale, entra in vigore
decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune.
ART. 22 ABROGAZIONI
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento
si intende abrogato il Regolamento per
i Referendum Comunali approvato con Deliberazione
Consiliare n. 65 del 18.09.2006 e ogni
altra contrastante disposizione regolamentare.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato
anche sul Sito Internet del Comune.
COMUNE DI MATERA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Il costituendo Comitato per l’attuazione degli istituti di democrazia diretta (referendum) e partecipata
(petizioni, proposte di delibera consiliare, comitati di quartiere), promosso dal movimento politico Matera
Cambia!, movimento 5 Stelle Matera, MaterAzione, Brio Matera, Insieme per la Rinascita, Miracolo Lucano ed
alcuni cittadini, è venuto in possesso delle bozze di regolamento la cui discussione è iniziata nella
competente commissione consiliare (per la Partecipazione Democratica e Trasparenza) il 21 marzo scorso.
La lettura delle bozze ricevute lascia, però, esterrefatti: in particolare, quella relativa al
referendum comunale prevede numerose norme che, di fatto, ne impediscono promozione,
indizione e svolgimento.
Nonostante la bozza relativa ai referendum, a nostro parere, sia stata integralmente copiata da quella
approvata ed in vigore nel Comune di Garbagnate Milanese (che si allega in copia), l’assessore Vignola e la
Presidenza del Consiglio che l’hanno trasmessa alla competente commissione comunale, evidentemente
hanno provveduto a rimaneggiarla, snaturandola e peggiorandola rispetto a quella del comune lombardo.
Infatti, rispetto al regolamento comunale sui referendum in vigore fin dal 2006 nel comune lombardo, la
bozza in discussione nella commissione comunale presieduta da Gianfranco De Palo prevede:
- solo referendum consultivi; mentre nel regolamento di Garbagnate Milanese, sono previsti, come
- che non è possibile fare referendum su “atti e provvedimenti di natura finanziaria e
programmatoria” (quindi, se passasse questa norma, è impossibile fare un referendum
sui PISUS e quindi sull’opportunità di dare alle FAL gli otto milioni e 700 mila euro per il
prolungamento di 880 metri verso l’Ospedale Madonna delle Grazie della ferrovia a
scartamento ridotto); a Garbagnate Milanese invece è possibile fare referendum anche su tali atti
- che la richiesta di referendum debba essere sottoscritta “da almeno un decimo dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune” (mentre a Garbagnate è sufficiente l’8%): questo
significa che per fare un referendum consultivo è necessario raccogliere quasi 5000 firme!
- il cameo giuridico partorito dall’assessorato guidato dalla Vignola, poi, è l’articolo 19 che cita “Il
quesito o quesiti sottoposti a Referendum si intendono approvati se i voti attribuiti alla risposta
affermativa non siano inferiori ai due terzi degli elettori che hanno partecipato alla votazione;
altrimenti è dichiarato respinto”, cioè, per vincere il referendum ci sarà bisogno del 66,6% delle
E’ evidente che se la bozza venisse approvata così come è, a Matera il referendum sarebbe una
Per questo il Comitato Referendario chiede al Presidente della competente commissione, De Palo, anche ai
sensi del regolamento di funzionamento delle commissioni comunali, di permettere a tutti i cittadini,
alle associazioni ed ai movimenti, nonché al costituendo comitato di partecipare alle sedute dei
lavori della Commissione Consiliare per la Partecipazione Democratica e la Trasparenza. Tanto
per poter contribuire a correggere la bozza in esame e rendere davvero possibile l’accesso ai cittadini agli
strumenti di democrazia diretta e partecipata.
In caso contrario, essendo evidentissima la volontà della maggioranza che sostiene Adduce, di
impedire ai cittadini di utilizzare lo strumento dei referendum comunali, il Comitato
Referendario chiede che venga subito sospeso l’iter di approvazione dei regolamenti, che
evidentemente servirebbe solo a spendere preziosi soldi pubblici per i cosiddetti “gettoni di
presenza” in inutili sedute della commissione consiliare competente. In questo periodo di profonda
difficoltà economica delle famiglie, spendere in questo modo denaro pubblico sarebbe un terribile ed
imperdonabile spreco. Per ridare la democrazia ai cittadini, dovremo attendere che Adduce, Massenzio e
Vignola vadano a casa. Magari si potesse copiare da Garbagnate Milanese anche la possibilità di
per il Comitato Referendario per l’attuazione degli istituti di democrazia diretta e partecipata