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07/05/2014 15.26.50 - Articolo letto 2931 volte

Matera: Obbligatoria la raccolta delle deiezioni canine

Conferenza stampa per presentare la nuova ordinanza riguardo alla raccolta delle deiezioni canine - 7 maggio 2014 Conferenza stampa per presentare la nuova ordinanza riguardo alla raccolta delle deiezioni canine - 7 maggio 2014
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L'obbligo riguarda il possesso di buste o palette per chi porta a spasso il proprio animale domestico
Matera E’ stata pubblicata, affissa in città e inviata a tutte le forze dell’ordine perché venga fatta rispettare l’ordinanza che obbliga i proprietari dei cani a raccogliere le deiezioni canine. L’ordinanza firmata dal sindaco di Matera, Salvatore Adduce, è stata illustrata dall’assessore comunale all’Igiene urbana, Rocco Rivelli, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche le associazioni di protezione civile Anpana e Gruppo Lucano.
“Non possiamo più permetterci – ha detto l’assessore Rivelli – di tollerare il comportamento di alcuni proprietari di cani che offendono tutta la città e sono irrispettosi dei loro animali. Matera è cresciuta molto in questi anni soprattutto nel settore del turismo e abbiamo l’obbligo nei confronti di una città che si candida a capitale europea della cultura di offrire strade decorose e all’altezza delle aspettative. Anche per questa ragione abbiamo sistemato nelle scorse settimane, nei Sassi e nel centro storico nuovi cestini con distributori di buste per la raccolta delle deiezioni canine. Lo abbiamo fatto per dare un segnale alla città e ai turisti. Ma occorre che quei pochi cittadini che non raccolgono le deiezioni canine, nel centro storico come in periferia, non pregiudichino l’ambiente e l’immagine di una intera comunità”.
L’assessore Rivelli ha spiegato che era già in vigore un’ordinanza che obbligava la raccolta delle deiezioni, ma l’eventuale sanzione amministrativa era legata al momento in cui il cane effettuava il suo bisogno. “In questa ordinanza, invece, anche per evitare ricorsi, abbiamo stabilito che l’obbligo riguarda il possesso di attrezzi (buste o palette) per la raccolta delle deiezioni. Vale a dire che i proprietari dei cani mentre passeggiano con i loro animali sono obbligati a portare con loro buste o palette. Altrimenti sarà possibile elevare nei loro confronti le relative sanzioni amministrative. Naturalmente – ha aggiunto Rivelli – nella prima fase lavoreremo molto sulla prevenzione e con una certa tolleranza. Successivamente non ci saranno più scuse”.
L’altra novità riguarda la collaborazione delle associazione di protezione civile. “Non potranno elevare sanzioni amministrative, ma il loro prezioso lavoro ci aiuterà a convincere i proprietari dei cani a portare con loro gli attrezzi per la raccolta delle deiezioni canine”.

L'ordinanza
OGGETTO: Divieti e prescrizioni comportamentali per i proprietari di cani.- Obbligo di   raccolta delle deiezioni canine – Obbligo di portare con sé dispositivi per  la loro raccolta.
 
 
IL SINDACO
 
 
PREMESSO che l’Amministrazione intende proseguire con le iniziative poste in essere per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando  l’attenzione alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze di carattere sociale (cani mordaci ed aggressivi) ed igienico-sanitarie;
CHE, l’elemento essenziale, per la lotta al randagismo è rappresentato dal possesso responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall’attuazione, da parte dei proprietari, di precisi obblighi;
PRESO ATTO  delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell’obbligo di raccoglierle e smaltirle con mezzi adatti;
VISTA la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli,  al fine di salvaguardare la salubrità dell’ambiente, il decoro della città, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli Organi di vigilanza;
RITENUTO, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l’attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti  i negozi, i giardini e aree verdi  pubbliche;
RICHIAMATI i precedenti avvisi pubblici sindacali del 26.02.97 e del 15.07.03, sull’obbligo della raccolta e smaltimento delle deiezioni dei cani di proprietà, nonché l’ordinanza n. 120 prot. n.4/1305 disciplinante la medesima materia oltre il divieto di ingresso dei cani all’interno della Villa Comunale e di Piazza Marconi:
RICHIAMATI, altresì,  i precedenti avvisi pubblici del 13.04.94 e del 23.11.99 concernenti l’obbligo dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina, nonché l’obbligo di sottoporli all’inserimento di microchip;
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;
RITENUTO, altresì, necessario  istituire il divieto  di  fare entrare i cani anche se custoditi in tutti parchi gioco, nei giardini  attrezzati e in  altri luoghi similari con alta  frequenza di bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;
VISTO il regolamento Comunale di igiene;
VISTO il Regolamento di polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954;
VISTA la lege 833/1978 sulla Riforma Sanitaria e ss.mm.ii.:
VISTA la legge n. 281/91 “ L. quadro in materia  di animali di affezione”,
VISTA la Legge Regionale n. 6/93 “ Norme sulla Prevenzione e sul controllo del randagismo – 
             Istituzione canina e protezione degli animali di affezione
VISTO l’art. 727 del c.p. ( abbandono degli animali);
VISTO il D.Lgs n. 231/98 “ disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento Nazionale;
VISTA la legge n. 689/1981 “ Modifiche al sistema penale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
 
 
ORDINA
 
Dalla data della presente Ordinanza, ai proprietari e/o detentori di cani, al fine della salvaguardia dell’igiene e salute pubblica, di rispettare i seguenti obblighi, divieti  e prescrizioni comportamentali:
  • E’ vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico, strade, piazze,  marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature,  attraversamenti stradali,  accessi alle abitazioni,  spazi prospicienti  i negozi ed i giardini pubblici, gli accessi alle abitazioni,  i giardini e aree verdi  pubbliche, ecc.  le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate. 
  • E’ fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto dell’obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà,  strumenti quali :  paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;
  • Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato negli appositi contenitori ;
  • E’ fatto assoluto  divieto di fare entrare i cani anche se custoditi  in tutti parchi gioco, nei giardini  attrezzati e in  altri luoghi similari con alta  frequenza di bambini, rendendo palese il divieto mediante la posa in luogo di idonea segnaletica;
  • Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i  cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell’esercizio dell'attività istituzionale;
  • Il proprietario o detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
 
AVVERTE
Restano confermate:
  • L’osservanza, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, delle disposizioni di cui al D.P.R. 320/1954 ( regolamento di Polizia Veterinaria), concernenti:
  1. l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a metri 1,50 durante  
      la  Conduzione di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
  1. l’obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane, quindi in concomitanza del guinzaglio, in caso di conduzione in locali pubblici e in pubblici mezzi di trasporto e comunque anche in altri luoghi nei casi di rischio per l’incolumità di persone o animali;
  • l’osservanza, delle disposizioni di cui all’art. 5 della L. n. 281/91 concernenti :
  1. l’obbligo di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina di cui al comma 1 dell’art. 3 della stessa L. n. 281/91;
  2. l’obbligo di sottoporre il proprio cane all’inserimento di microchip.
Si ricorda che l’iscrizione all’anagrafe canina e l’inserimento del microchip, vengono effettuati dal servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.
  • L’assoluto divieto, ai proprietari o detentori di cani, dell’abbandono o dell’omessa custodia.
 
DISPONE
 
Ferma restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00,  il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall’art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l’importo di €. 50,00 da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.
Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a riceve il rapporto a norma dell’art. 17 della Legge 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
 
Copia della presente, verrà notificata per competenza al Comando di Polizia Municipale, al Comando Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Comando Corpo Forestale dello Stato, all’ASM Locale di Matera Dipartimento di Prevenzione e U.O. Igiene e Sanità pubblica, al Comando Polizia Provinciale di Matera"
 



Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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