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04/09/2014 12.56.25 - Articolo letto 3284 volte

Firmata l'istituzione della fondazione Matera - Basilicata 2019

Firmata l´istituzione della fondazione Matera - Basilicata 2019 Firmata l´istituzione della fondazione Matera - Basilicata 2019
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Adduce: passare dallo scetticismo alla speranza
Matera Alle ore 17.30 di ieri, mercoledi 3 settembre, davanti al notaio Brunella Carriero, e davanti ai testimoni, Marta Ragozzino e Rossella Tarantino, nella sala Levi di Palazzo Lanfranchi, si è formalmente costituita la Fondazione Matera - Basilicata 2019. Della fondazione fanno parte gli stessi soggetti del comitato promotore (Regione Basilicata, Comuni di Matera e Potenza, province di Matera e Potenza, Camera di Commercio di Matera, Università degli studi della Basilicata) a cui si è aggiunta la Camera di Commercio di Potenza.
"Oggi - ha detto il sindaco di Matera, Salvatore Adduce - stiamo scrivendo una pagina storica per la nostra città e per la nostra regione. Ringrazio tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio a partire dalla precedente amministrazione comunale che ha dato il via a questo entusiasmante cammino. Oggi non è più il tempo dello scetticismo, ma è il tempo della speranza. Ed è con questo sentimento che oggi diamo vita alla Fondazione. Voglio particolarmente ringraziare il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, per lo straordinario impegno profuso a sostegno della candidatura, ed i suoi collaboratori che ci hanno molto aiutato nel costruire l'architettura di questo organismo".
"Condivido totalmente le parole del sindaco di Matera", ha detto il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella. Ed ha aggiunto: "Noi crediamo molto in questa sfida. Ci crede tutto il Consiglio regionale, ci credono tutti i cittadini della Basilicata. Noi siamo temerari e vogliamo vincere. Oggi consegniamo alla nostra regione un ulteriore segno di investimento sul futuro. In giunta regionale, poche ore fa, abbiamo approvato il dossier e la parte finanziaria pari a 25 milioni di euro assumendo per intero la responsabilità di questa sfida, a prescindere dall'esito finale. Confidiamo di farcela. Io mi sento particolarmente ottimista. Noi facciamo sul serio. Ed è per questo che vogliamo inserire nel dossier lo statuto della fondazione con la relativa posta finanziaria già approvata dalla Giunta regionale".

Lo statuto della Fondazione

STATUTO DELLA "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA-BASILICATA 2019"
Art. 1
Costituzione - sede – denominazione
È costituita una Fondazione denominata "Fondazione di partecipazione Matera –Basilicata 2019", in appresso indicata come “Fondazione”. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Matera–Basilicata 2019". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal
codice civile e leggi collegate. La Fondazione ha sede legale in Matera, presso il Palazzotto del Casale -via Madonna delle virtù. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può modificare la propria sede, ed istituire anche altrove uffici amministrativi e di rappresentanza.
Art. 2
Scopi
La Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 (di seguito dossier) , al fine di consolidare il posizionamento acquisito da Matera e dalla Basilicata a livello europeo nel settore della creatività e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d’Europa. In particolare, la Fondazione persegue gli obiettivi definiti nel dossier di candidatura:
· attrarre e valorizzare la creatività attraverso nuovi talenti ed investimenti ,
· attuare un nuovo modello di cittadinanza culturale di dimensione europea fondato sulla co-creazione, coproduzione e condivisione di
pratiche artistiche,
· favorire l’inclusione sociale attraverso l’arte e la cultura,
· promuovere l’innovazione sociale, tecnologica e culturale.
Al fine di attuare le linee strategiche delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019, la Fondazione:
1) si avvale della collaborazione di strutture regionali, agenzie, fondazioni, soggetti in house ed enti di partecipazione pubblica, che operano nei settori d'interesse della Fondazione e che condividono finalità ed obiettivi, nel rispetto delle reciproche autonomie e funzioni;
2) si raccorda e sviluppa sinergie e collaborazioni anche con altri organismi privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità. In particolare, la Fondazione, attua le seguenti attività funzionali alle linee di intervento inserite nel dossier:
a) gestisce i progetti intriseci e le attività conseguenti;
b) promuove e organizza eventi, manifestazioni collegati e funzionali alle attività del dossier;
c) promuove la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier;
d) effettua studi, ricerche ed analisi di fattibilità funzionali al dossier;
e) realizza iniziative di animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e realizzate;
f) realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate;
g) stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
3) La Fondazione, per la sua natura:
a) non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;
b) può costituire e partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
c) svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, purché non in contrasto con le finalità e con i valori riconosciuti negli statuti dei Fondatori;
d) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.
Art. 3
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.
Art. 4
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci Fondatori, soci Partecipanti e Sostenitori;
• dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
• dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
• dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
• da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio.
Art. 5
Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
• dai contributi in qualsiasi forma concessi dai soci Fondatori, soci Partecipanti e Sostenitori;
• da contributi e finanziamenti attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
• dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
• da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
• dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art 6
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il l ° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 7
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
• soci Fondatori
• soci Partecipanti
• Sostenitori
Art. 8
Soci Fondatori
Possono divenire Soci Fondatori, in quanto sottoscrivono l’atto costitutivo o vi aderiscono entro 3 mesi dalla costituzione, i seguenti Enti:
• Comune di Matera
• Regione Basilicata
• Comune di Potenza
• Provincia di Matera
• Provincia di Potenza
• Unioncamere Basilicata
• Università degli studi di Basilicata
I Soci Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 9
Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di Soci Partecipanti gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione.
La qualifica di Soci Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. I Soci Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo. I Soci Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le
norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.
Art. 10
Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti una tantum o periodici in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'equivalente attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di equivalenti beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, previa
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per, il quale il contributo è
stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato.
Art. 11
Partecipanti e Sostenitori esteri
Possono essere nominati Soci Partecipanti anche gli enti o altre istituzioni pubbliche costituite o aventi sede all'estero.
Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.
Art. 12
Esclusione e recesso
Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di soci
Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
-condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
-trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I soci Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 13
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
• il Consiglio di Indirizzo
• il Consiglio d'Amministrazione;
• il Presidente della Fondazione;
• Il Revisore dei conti.
Art.14
Il Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è costituito dai soci Fondatori, dai Soci Partecipanti e dai Sostenitori, ciascuno dei quali è rappresentato nel seguente modo:
· La Regione Basilicata ed il Comune di Matera nominano tre rappresentanti ciascuno, di cui uno è il legale rappresentante dell’ente
o suo delegato, e gli altri due nominati dal legale rappresentante dell’Ente quali espressione rispettivamente della maggioranza e della
minoranza consiliare;
· IL Comune di Potenza, la Provincia di Matera e la Provincia di Potenza nominano due rappresentanti ciascuno, di cui uno è il legale
rappresentante o suo delegato e l’altro nominato dal legale rappresentante quale espressione della minoranza consiliare; · Unioncamere Basilicata e l’Università di Basilicata nominano due rappresentanti ciascuno, di cui 1 è il legale rappresentante dell’ente o suo delegato.
· i Soci Partecipanti nominano un rappresentante ciascuno;
· i Sostenitori nominano un rappresentante ciascuno, senza diritto di voto
Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:
• delibera eventuali modifiche dello statuto;
• delibera in merito all’ammissione di nuovi partecipanti o sostenitori;
• delibera in merito all’esclusione di nuovi partecipanti o sostenitori;
• approva il programma di indirizzo annuale e pluriennale proposto dal Consiglio di Amministrazione e ne verifica l’attuazione;
• tiene almeno una seduta annuale sull’andamento del Programma della Fondazione, al fine di condividere e discutere dell'attività della Fondazione, e formulare proposte di nuove iniziative.
Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione con comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica almeno sette giorni solari prima di quello fissato. In caso di urgenza, può essere convocata a mezzo posta elettronica con almeno 3 giorni di avviso. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Il Consiglio di indirizzo viene convocato anche su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei soci fondatori. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi soci e della maggioranza dei soci fondatori; in seconda convocazione, il Consiglio di Indirizzo è valido qualunque sia il numero dei soci presenti, fatta salva la presenza della maggioranza dei soci fondatori.
il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con il  voto favorevole della maggioranza dei fondatori.
Le riunioni sono presiedute da un Presidente, individuato tra i presenti a ciascuna riunione che nomina un Segretario per la stesura del verbale.
Art. 15
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri:
• il Sindaco pro-tempore del Comune di Matera, o suo delegato di volta in volta designato per singole sedute
• il Presidente pro-tempore della Regione Basilicata, o suo delegato;
• un designato di comune accordo dagli altri soci Fondatori. Tale componente resta in carica per un triennio e può essere confermato Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti i rappresentanti della Regione Basilicata e del Comune di Matera.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede a:
• stabilire annualmente le linee generali di indirizzo strategico dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui
all’articolo 2 del presente Statuto;
• approvare il Piano di attività annuale e pluriennale della Fondazione da presentare al Consiglio di Indirizzo;
• approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
• nominare il Direttore Generale della Fondazione, fissarne il compenso ed eventualmente revocarne la nomina;
• nominare il Revisore dei conti;
• determinare, anche annualmente, le quote di adesione dei Soci Fondatori, dei Soci Partecipanti e dei Sostenitori;
• deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
• approvare il regolamento della Fondazione
• accertare il verificarsi delle cause di scioglimento della Fondazione e deliberare in merito;
• svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Può inoltre:
• delegare specifici compiti al Direttore Generale;
• approvare il codice etico della Fondazione;
• istituire un Comitato scientifico internazionale.
9
Art. 16
Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 giugno successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo. Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione è invitato il revisore dei conti e vi assiste, senza diritto di voto, il Direttore Generale che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, i verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente della riunione.
La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno un giorno a mezzo posta elettronica.
Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Direttore, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni concernenti la nomina e l’eventuale revoca del Direttore Generale, l'approvazione del bilancio, lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in ogni caso con il voto favorevole dei rappresentanti della Regione Basilicata e del Comune di Matera.  Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di formale convocazione.
Art. 17
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Matera. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e convoca quelle del Consiglio di Indirizzo.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.
Art. 18
Il revisore dei conti
Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.
Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.
Art. 19
Direttore generale
Il Direttore Generale dirige, coordina e realizza l'attività della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Direttore Generale provvede a:

• predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
• predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
• partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto e svolgere le funzioni di segretario;
• collaborare con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
• coordinare e sovraintendere alla gestione delle risorse umane di cui la Fondazione si avvale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;
• svolgere le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandatigli dal Consiglio di amministrazione.
Il Direttore Generale ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dal presente Statuto.
La Fondazione opera avvalendosi di personale proprio o proveniente dai Soci Fondatori.
Art. 20
Durata
La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, a condizione che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazione assunte in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto e dopo l’approvazione del rendiconto finale.
La durata della Fondazione è collegata all’arco temporale in cui si attuerà la strategia culturale delineata nel dossier di candidatura (2015-2020) e alla esigenza di gestire, monitorare e valutare gli esiti e gli impatti della strategia stessa.
La Fondazione può comunque essere prorogata per volontà unanime dei Fondatori per il perseguimento delle sue finalità e scopi.
Art.21
Scioglimento
La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Art.22
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Art. 23
Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.



Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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