Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 116/2014 di conversione del Dl 91/2014 sono entrate in vigore le sanzioni per la commercializzazione dei sacchetti di plastica monouso per l'asporto merci non biodegradabili e compostabili. Ai sensi dell’art. 1 lett. d) del DM 18 marzo 2013 per “commercializzazione” deve intendersi “l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita”. Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito non è consentita ed è soggetta alle sanzioni di legge.
Con il provvedimento si risolve l’impasse che si era generata con il Dl 2/2012, che faceva partire le sanzioni pecuniarie una volta decorsi 60 giorni dall' “emanazione” del DM "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti per l’asporto merci, firmato il 18 marzo 2013. Tale decreto però veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica del medesimo alla Commissione europea (procedura la cui chiusura ufficiale è a tutt’oggi ancora incerta, stante il silenzio della Commissione ) per cui di fatto la sua efficacia veniva "congelata", e con essa quella delle predette sanzioni. Orbene, la legge 116/2014 elimina ora dal DL 2/2012 l'inciso che "aggancia" l'operatività delle sanzioni all'emanazione del predetto decreto "tecnico" sulle caratteristiche dei sacchetti. Pertanto, ora le sanzioni debbono ritenersi pienamente in vigore.