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20/12/2016 13:59:04 - Articolo letto 2739 volte

Matera: Le ordinanze comunali per Capodanno

Comune di Matera Comune di Matera
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Regolamentazione riguardo all'uso dei botti e divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro
Matera Riceviamo e pubblichiamo le recenti ordinanze comunali emesse in occasione delle festività natalizie che regolamentano l'uso dei botti pirotecnici e il consumo di alcol, soprattutto in vista della notte di San Silvestro che vedrà l'esecuzione del concerto dei Dire Straits legacy in piazza Vittorio Veneto.

Ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro e prodotti pirotecnici.

 
I L    S I N D A C O

Considerato che il 31 dicembre p.v. sarà eseguito nella Piazza Vittorio Veneto di questa Città, un concerto dei Dire Straits legacy, che  richiamerà un numero elevato di pubblico;
Considerato che nell’occasione si prevede un afflusso straordinario di persone, anche dai paesi limitrofi, con una elevata concentrazione nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree immediate adiacenti;
Ritenuto che occorre garantire il regolare svolgimento della manifestazione in  condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, evitando ogni possibile ed eventuale attività che ne possa determinare turbative di sorta;
Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
< >la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4.il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell’Interno, rubricato “incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, in particolare: l’art. 1 “Ai fini di cui all’art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n, 267.l'art. 16 della legge 689/1981Ritenuto di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000s.m.i.


 
O R D I N A
1. Ai fini della tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all’interno di Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini, per tutta la giornata del 31 dicembre 2016;
2. E’ fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro, dalle ore 19,00 del 31 dicembre 2016;
3. E’ fatto divieto di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini,per il giorno 31 dicembre 2016;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
5. E’ fatto divieto di vendere, per l’intera giornata del 31 dicembre 2016, prodotti pirotecnici;
6. E’ fatto divieto detenere ed introdurre nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via via Ascanio Persio; via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini,di prodotti pirotecnici;
7. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
8. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente ai sensi dell’art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.
9. La presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
Il  Corpo  di  Polizia  Municipale  e  gli  agenti  della   forza  pubblica  sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale  della  Basilicata  -  entro  sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune,   ovvero,   alternativamente, ricorso straordinario   al   Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.




Ordinanza n. 469/2016
 
I L   S I N D A C O
 
CONSIDERATO
-Che durante le festività natalizie ed in particolar modo durante il giorno di Capodanno è consuetudine far esplodere all’interno del centro urbano artifici pirotecnici di ogni categoria;
-Che lo scoppio degli ordigni citati genera un fragore che turba la vita cittadina, in special modo quella di anziani, minori e persone con particolari patologie, sia quando esplosi improvvisamente e senza lasciarne intuire la provenienza, sia quando esplosi contemporaneamente per l’assordante frastuono che generano;
-Che tale condotta è spesso aggravata dalla mancata adozione delle minime precauzioni tese a tutelare l’integrità fisica delle persone e degli animali;
-Che danni si riscontrano anche a carico del patrimonio pubblico e/o privato e dell’ambiente, esponendo le aree interessate a rischi d’incendi soprattutto di cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, oltre a causare una generalizzata e diffusa sporcizia che deturpa il decoro urbano;
-Che i rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita   è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita;
-Che occorre dunque salvaguardare l’incolumità pubblica intesa come tutela dell’integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana con provvedimento contingibile e urgente;
VISTA
la circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 557/PAS/U/018264/XV.H88 del 5/12/2016, con la quale si sollecita la predisposizione di mirati servizi di prevenzione e repressione, finalizzati prioritariamente a conseguire la tempestiva eliminazione dal mercato di materiali esplodenti illecitamente immessi a cura di tutte le Forze di Polizia, compresa la Polizia Locale nonché l’adozione di idonee misure per evitare l’esplosione incontrollata di botti e l’accensione di fuochi al di fuori dei casi preventivamente autorizzati; 
-Visto l’art.7 bis del D.Lgs n.267/2000;
-Vista la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio n.92;
-Visto l’art. 57 del TULPS;
-Visto il D.Lgs. del 04/04/2010 n.58 modificato con D.Lgs del 25.09.2012 n.176;
-Visto l’art.  80 del Regolamento di Polizia Urbana e amministrativa del Comune di Matera;
-Vista la legge 689/1981 e s.m.i.
 
RACCOMANDA
ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi, lì dove consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, spesso esposti al rischio di   smarrimento e/o investimento e causa di incidenti stradali.
 
DECRETA
- è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all’interno di scuole,  ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle normi vigenti.
Il divieto è altresì esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l’uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.
Tuttavia si precisa che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
            Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.
            Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.
            E’ vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.
            Si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.
            La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art 7 bis del D.Lgs 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.
            Il provvedimento ha effetto e validità dal 20/12/2016 all’ 08/01/2017.
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente.
Gli Agenti di Polizia Locale, del Comune di Matera e gli organi di Polizia sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.
INFORMA
che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Basilicata- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all ‘Albo Pretorio del Comune.




Sassiland News - Editore e Direttore responsabile: Gianni Cellura
Testata registrata presso il Tribunale di Matera n.6 del 30/09/2008




 
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